9 Agosto 2020

Superbonus 110%: in 16 punti chiave le novità intervenute a seguito della conversione del Decreto Rilancio

Superbonus 110%: in 16 punti chiave le novità intervenute a seguito della conversione del Decreto Rilancio

 

1 Ecobonus al 110% anche per le unità indipendenti Si tratta delle unità immobiliari poste all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno (ad esempio, villette a schiera)

 

2 Ecobonus al 110% estesa a due unità immobiliari Attenzione: il limite della due unità immobiliari non vale per:

1.      il sismabonus e

2.      per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali

3 Isolamento termico esteso alle superfici opache inclinate Sono cioè previste detrazione per interventi di isolamento termico estesi alle superfici opache “inclinate”, ovvero anche ai tetti

 

4 Interventi di isolamento termico ora divisi in base al tipo di edificio con previsione di diversi massimali di spesa Non c’è più un unico tetto di spesa di 60.000 euro per unità immobiliare, ma limiti di spesa differenziati per tipologia di edifici:

a)      Edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti in edifici plurifamiliari e con uno o più accessi autonomi dall’esterno → massimale di 50.000 euro;

b)      edifici composti da due a otto unità → massimale di 40.000 euro x n. unità immobiliari di cui si compone l’edificio;

c)      edifici composti da più di otto unità → massimale di 30.000 euro x n. unità immobiliari di cui si compone l’edificio;

 

5 Intervento “c.d. trainante” di sostituzione della climatizzazione invernale in condominio – nuovi impianti Con riferimento alle parti comuni degli edifici condominiali, è ora prevista la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti non più solo con impianti centralizzati a condensazione e a pompa di calore, ma anche con impianti a collettori solari e, nei comuni montani, con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente
6 Intervento “c.d. trainante” di sostituzione della climatizzazione invernale in condominio – nuovi tetti Gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sono ora divisi in base al tipo di edificio con previsione di diversi massimali di spesa:

a)      edifici composti da due a otto unità → massimale di 20.000 euro x n. unità immobiliari;

b)      edifici composti da più di otto unità → massimale di 15.000 euro x n. unità immobiliari;

7 Intervento “c.d. trainante” di sostituzione della climatizzazione invernale in edifici unifamiliari – nuovi impianti Con riferimento agli edifici unifamiliari e ora anche alle villette a schiera, è ammessa la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti non più solo con impianti a pompa di calore, ma anche con impianti a condensazione, a collettori solari, e, nelle zone non metanizzate, con caldaie a biomassa con valori di emissione previsti almeno per la classe 5 stelle; è ora ammesso, nei comuni montani, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Il tetto di spesa resta a 30.000 euro ed è sempre riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’amianto.

8 Immobili sottoposti a vincoli Per gli immobili sottoposti a vincolo (ex D.Lgs. 42/2004), nonché per gli immobili per i quali la realizzazione di interventi di isolamento termico e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, spetta ora il superbonus al 110% per qualunque opera che migliori la prestazione energetica di due classi o, se non possibile, che consegua la classe energetica più alta.

In altre parole, quindi, per i beni culturali vincolati l’ecobonus 110% non necessita dei lavori «trainanti»: se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) il mero cambio di finestre (misura di ecobonus ordinaria al 50%) ha il 110% anche se eseguito da solo.

Lo stesso principio vale quando l’edificio non è vincolato, ma gli interventi trainanti – nella maggior parte dei casi il cappotto termico – sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

 

9 Detrazione al 110% per interventi di ecobonus anche in caso di demolizione e ricostruzione È possibile demolire e ricostruire un edificio usufruendo della detrazione del 110% anche sui lavori di riqualificazione energetica, oltre che su quelli (già previsti) di adeguamento antisismico.

Inoltre, è ora possibile modificare la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, nonché eseguire le innovazioni necessarie per l’adeguamento alle norme antisismiche e all’accessibilità e per l’installazione di impianti tecnologici e l’efficientamento. Qualora poi lo consentano gli strumenti urbanistici comunali, sono possibili anche degli incrementi di volumetria.

 

10 Sistemi di monitoraggio strutturale continuo Sismabonus al 110% anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se realizzati assieme a quelli di miglioramento o adeguamento antisismico
11 Estensione del superbonus agli enti non profit ma solo se iscritti nei relativi registri di settore Si tratta di:

·         organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),

·         organizzazioni di volontariato iscritte negli specifici registri

·         associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano

·         associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro coni ma solo per gli interventi che riguardano gli immobili o loro parti adibite a spogliatoi

12 Per gli IACP estensione del superbonus sino al 30 giugno 2022 Per gli istituti case popolari (IACP) o enti aventi le stesse finalità sociali il superbonus non è fruibile solo fino al 31 dicembre 2021, ma si estende sino al 30 giugno 2022
13 Esclusi dalla detrazione al 110% gli immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 Sono escluse dal bonus 110% abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici
14 L’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (in luogo delle detrazioni fiscali) può essere esercitata per ogni stato di avanzamento lavori 2 limiti:

1.      non più di due stati di avanzamento lavori per intervento;

2.      ciascun Sal deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso.

15 È esteso il perimetro del bonus facciate interessato dalla cessione del credito/ sconto in fattura Abbiamo visto che le spese che possono essere oggetto di sconto fattura o cessione del credito sono anche quelle relative al bonus facciate.

Il decreto convertito ha esteso il perimetro del bonus facciate interessato dalla cessione del credito/ sconto in fattura: ora la cessione/sconto sono previsti non solo per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti in zona A o B, ma anche per il rifacimento della facciata con interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

16 Ammessa la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, anche oltre 1.500 euro Se si opta per il credito d’imposta, è ammessa in deroga la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, anche oltre 1.500 euro

Per un approfondimento, si veda E. de Pizzol, in «Superbonus 110%: le novità alla luce della conversione del Decreto Rilancio, delle istruzioni dell’Agenzia e dei decreti attuativi del Mise», ne La Settimana professionale n. 30/2020 del 5 agosto 2020, Seac Editrice.

 

Avvocato Elisa de Pizzol