11 Agosto 2020

Nessuna decadenza per i vizi nel caso di immissione nel possesso prima del rogito

Nessuna decadenza per i vizi nel caso di immissione nel possesso prima del rogito

“In tema di contratto preliminare, la consegna dell’immobile, effettuata prima della stipula del definitivo, non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, nè comunque di quello di prescrizione, presupponendo l’onere della tempestiva denuncia l’avvenuto trasferimento del diritto”.
Cass. civ. Sez. II, 27 maggio 2020, n. 9953
La Corte Suprema, con la resa sentenza, ha inteso dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale solo a seguito di effettivo trasferimento del bene, e quindi solo a seguito di stipula del contratto definitivo, inizino a decorrere i termini previsti dall’art. 1495 c.c. in materia denuncia dei vizi della cosa compravenduta.
Pertanto, il promissario acquirente, seppur immesso anticipatamente nella disponibilità materiale dell’immobile, può chiedere l’adempimento in forma specifica del preliminare, ai sensi dell’art. 2932 c.c. e contemporaneamente agire con l’azione quanti minoris per la riduzione del prezzo, senza che gli si possa opporre la decadenza o la prescrizione (in termini Cass., sent. n. 7584 del 2016).
Avvocato Stefano Fedel