22 Luglio 2020

Sul contratto preliminare condizionato

Sul contratto preliminare condizionato

Corte di Appello di Trento 8 luglio 2020

la condizione sospensiva dell’erogazione di un finanziamento da parte di una banca […], è una condizione “potestativa mista”, in quanto l’avveramento sarebbe dipeso non solo dall’istituto bancario ma altresì dal comportamento del promissario acquirente

Fonte: estratto motivazione sentenza

La sentenza resa dalla Corte d’Appello trentina, conferma il prevalente indirizzo giurisprudenziale in materia; infatti nell’eventualità in cui le parti intendano subordinare l’efficacia del contratto  preliminare di compravendita immobiliare all’ottenimento di un finanziamento bancario da parte del promissario acquirente, detta condizione è qualificabile come “mista” dipendendo l’erogazione del mutuo  anche dal comportamento del medesimo acquirente nell’approntare la pratica, senza che rilevi, ai sensi dell’art. 1359 c.c., un suo eventuale comportamento omissivo, “sia perchè questa disposizione è inapplicabile qualora la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia interesse all’avveramento della condizione (cd. condizione bilaterale), sia perchè l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo in una condizione mista” (Cass. Civ. n. 22046/2018).

.Avvocato Stefano Fedel