22 Luglio 2020

I poteri della commissione di condominio

La Cassazione sui poteri della commissione di condominio

L’art. 1130 bis del Codice Civile prevede l’assemblea possa nominare un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari precisando che il consiglio ha solo funzioni consultive e di controllo.

La norma ha riconosciuto espressamente una figura organizzativa già conosciuta dalla prassi condominiale nei decenni precedenti alla Riforma e già prevista dal R.D. 54 del 1934 che ha disciplinato il condominio prima dell’entrata in vigore del Codice Civile.

La sentenza

La sentenza della Cassazione numero 14300 del 8 luglio 2020 è intervenuta precisando i ruoli di un’altra figura organizzativa che frequentemente si presenta nella prassi condominiale: quella della commissione di condomini istituita per seguire dei lavori o per affrontare una certa problematica.

Differenza tra commissione e consiglio

La differenza tra consiglio di condominio e commissione è quindi relativa diciamo così alla stabilità della funzione. La commissione ha una funzione preminentemente legata ad una singola esigenza: ad esempio seguire dei lavori straordinari, mentre il consiglio di condominio ha una funzione generale e coadiuva l’amministratore in tutte le sue funzioni.

In ogni caso sempre solo funzione di controllo e consultiva: nessun potere decisorio

Quel che non cambia nel un caso e nell’altro, e la Cassazione con la sentenza numero 14.000 300 del 8 luglio 2020 lo ha ribadito, è la mera funzione consultiva e di controllo di queste formazioni organizzative all’interno del condominio. Né la commissione nè il consiglio hanno quindi non ha il potere di surrogarsi alla assemblea che rimane l’organo che ha competenze decisionali che non possono essere assunte da nessun altro degli organi condominiali (l’unico organo che ha poteri decori autonomi nei limiti delle sue attribuzioni è l’amministratore).

Avvocato Carlo Callin Tambosi