29 Giugno 2020

Quali spese deve pagare il condomino che si è distaccato dall’impianto di riscaldamento

Tribunale Roma sez. V, 10/06/2020, n.8386

“E’ corretto ritenere che il condomino che decida di distaccarsi sia obbligato a contribuire anche alla conservazione dell’impianto, perché la decisione di distaccarsi dall’impianto che lo serve e che è destinato all’utilizzo di tutti, dipende da una sua libera scelta che non può andare a gravare sugli altri condomini: il mancato contributo inciderebbe sulla posizione degli altri condòmini che dovrebbero in quota parte accollarsi tali oneri.”

La norma

l’articolo 1118 del Codice Civile prevede che il condomino può rinunciare all’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, ma resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Le condizioni per operare il distacco

Il Codice Civile prevede che il distacco possa essere fatto solo se dallo stesso non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa agli altri condomini.Il testo dell’articolo di legge è il frutto di un recepimento da parte del legislatore dei Principi fissati d alla giurisprudenza. 

La regola generale

Va detto che in linea generale l’articolo 1118 stabilisce che non è possibile rinunciare alle parti comuni e che il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni.

Il divieto di rinuncia ai beni comuni

La ratio della norma generale si sviluppa dalla constatazione della necessità dei beni comuni in condominio. Mentre nel codice civile la situazione di comunione è considerata tendenzialmente provvisoria si veda la regola secondo la quale il patto per rimanere in comunione è invalido se non è prevista un termine finale, nell’ambito del condominio il legislatore prende atto che le parti comuni esistono normalmente all’interno di un condominio e tecnicamente non se ne può fare a meno. Ne consegue che la legge preveda anche che il condomino non può rinunciare alle parti comuni e non può sottrarsi all’obbligo di pagamento delle spese. La giurisprudenza, nei decenni di elaborazione giurisprudenziale dall’approvazione del codice ha elaborato per il distacco dall’impianto di riscaldamento una regola che permette al condomino di non pagare più le spese di consumo dotandosi di un impianto di riscaldamento autonomo punto l’eccezione è parziale in quanto è importante ricordare che il distacco conserva pienamente la proprietà del bene comune al condomino che si è distaccato che rimane obbligato al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria per la sua conservazione e messa a norma. In Tribunale di Roma ha confermato il principio mantenuto saldo dalla giurisprudenza è fissato nella regola di legge.

Gli orientamenti giurisprudenziali

La cassazione afferma che il condomino deve fornire documentazione tecnica in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge (inesistenza notevoli squilibri e inesistenza di aggravi di spesa) Cass. civ., sez. VI, 3 novembre 2016, n. 22285, e afferma ancora che il distacco, l’orientamento è pacifico, può essere effettuato, trattandosi di diritto, senza preventivo assenso dell’assemblea o dell’amministratore. Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2007, n. 16365.

Avvocato Carlo Callin Tambosi