29 Giugno 2020

La cassazione sul concetto di sopraelevazione

Cassazione civile sez. II, 15/06/2020,  n.11490

La sopraelevazione di cui all’art. 1127 c.c. non si configura affatto, comunque, nei casi in cui il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale intervenga con opere di trasformazione delle parti comuni che, per le loro caratteristiche strutturali (nella specie, abbattimento del tetto per creare due terrazzi e trasformazione di spazi condominiali in vani utilizzabili da parte di alcuni soltanto dei condomini), siano idonee a sottrarre il bene comune alla sua destinazione in favore degli altri condomini ed attrarlo nell’uso esclusivo del singolo condomino attraverso la creazione di un accesso diretto (Cass. Sez. 2, 07/02/2008, n. 2865). Come da questa Corte già chiarito, ai sensi dell’art. 1127 c.c., costituisce “sopraelevazione”, soltanto l’intervento edificatorio che comporti l’occupazione della colonna d’aria soprastante il fabbricato condominiale. Ove, invece, il proprietario dell’ultimo piano abbatta parte della falda del tetto e della muratura per la costruzione di una terrazza, con destinazione ad uso esclusivo, siffatta modifica integra una utilizzazione non consentita delle cose comuni e, dunque, una innovazione vietata, giacchè le trasformazioni strutturali realizzate determinano l’appropriazione definitiva di cose comuni alla proprietà individuale, con conseguente lesione dei diritti degli altri condomini (Cass. Sez. 2, 07/09/2009, n. 19281).

La cassazione in questa sentenza interviene sulla stessa nozione di sopraelevazione ai sensi dell’art. 1127 c.c. Nozione che in effetti non parrebbe prestarsi a definizioni ambigue, data la chiarezza “visuale” del concetto.

La corte ha richiamato anche l’insegnamento delle Cass. Sez. Un., 30/07/2007, n. 16794, secondo la quale la nozione di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. comprende, peraltro, non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche quello della trasformazione dei locali preesistenti mediante l’incremento delle superfici e delle volumetrie, seppur indipendentemente dall’aumento dell’altezza del fabbricato.

Secondo Cass. Sez. 2, 24/10/1998, n. 10568; Cass. Sez. 2, 10/06/1997, n. 5164; Cass. Sez. 2, 24/01/1983, n. 680Cass. Sez. 2, 07/09/2009, n. 19281; Cass. Sez. 6-2, 20/12/2018, n. 33037 non vi è sopraelevazione, viceversa, agli effetti dell’applicabilità della richiamata disposizione, in ipotesi di modificazione solo interna ad un sottotetto, contenuta negli originari limiti strutturali, delle parti dell’edificio sottostanti alla sua copertura.

Avvocato Carlo Callin Tambosi