29 Giugno 2020

E’ necessaria l’unanimità per approvare o modificare le tabelle millesimali?

Tribunale Roma sez. V, 09/06/2020, n.8317

“E’ da ricordare che le SSUU della Suprema Corte, con sentenza 18477/2010, hanno chiarito che l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non deve essere deliberato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 c.c., comma 2.

La sufficienza del consenso maggioritario per l’approvazione delle tabelle millesimali discende dal fatto che essa è meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, e quindi dell’esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell’uso.”

La norma

L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile è stato modificato con la riforma del 2012. L’articolo inizia in questo modo “la previsione espressa della non modificabilità delle tabelle millesimali se non con l’unanimità dei consensi”.

L’incipit di tale norma, letto da solo, poteva far pensare che il codice civile avesse confermato l’orientamento della Cassazione anteriore a 2010, quando per giurisprudenza largamente maggioritaria  si riteneva che le tabelle millesimali potessero essere approvate esclusivamente all’unanimità dei condomini.

Tuttavia non è così. E’ pacifico tra gli interpreti che il codice civile abbia invece accolto l’orientamento previsto dalla Corte di Cassazione nella sua sentenza a sezioni unite n. 18477 del 2010 che ha sovvertito il precedente principio affermando che le tabelle millesimali, essendo strumento necessario alla gestione del condominio, possono essere approvate con la maggioranza. In effetti lo stesso art. 69 precisa che la rettifica o la modifica delle tabelle millesimali, quando risulta che vi è stato un errore o quando vi sono state importanti innovazioni che hanno alterato il rapporto di valore tra le varie unità immobiliari, può essere fatta anche solo semplicemente a maggioranza.

La precedente ricostruzione

Sino alla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 9 agosto 2010 n. 18477, esisteva Un multiforme orientamento giurisprudenziale che, sulla base di argomenti anche molto differenti, affermava l’indispensabilità dell’unanimità tutti i condomini per l’approvazione delle tabelle millesimali.

Conseguenze sul piano processuale

L’orientamento originario della Cassazione sul punto comportava la necessità di accertare tra tutti i condomini in un giudizio che li coinvolgesse tutti le tabelle millesimali ove le stesse non fossero approvate all’unanimità. La causa doveva quindi essere svolta tra tutti i condomini e non comprendeva alcun coinvolgimento del condominio o dell’amministratore. Oggi, dopo che cassazione ha spiegato che le tabelle millesimali sono uno strumento della gestione, è invece pacifico che gli interlocutori processuali saranno il condomino che contesta, impugna, chiede la rettifica da una parte e conseguentemente anche lo stesso codice civil condominio in persona dell’amministratore, all’opposto.

E in effetti  al comma secondo dell’articolo 69 delle disposizioni di attuazione è previsto che l’interlocutore del singolo condomino che agisca in giudizio per rivedere le tabelle debba essere il condominio in persona dell’amministratore e quindi non più tutti i condomini come previsto dal precedente orientamento giurisprudenziale. Idem si dica nel caso in cui le tabelle millesimali vengano approvate dalla maggioranza è un condomino ritenga che esse siano sbagliate. In quel caso egli può anche impugnare la delibera di approvazione e ancora una volta il suo interlocutore sarà il condominio in persona dell’amministratore e non più tutti gli altri condomini come nel vigore del precedente orientamento

Orientamento giurisprudenziale

La sentenza del Tribunale di Roma si allinea all’indirizzo giurisprudenziale seguente alla sentenza delle sezioni unite del 2010.

Avvocato Carlo Callin Tambosi