29 Maggio 2018

La disdetta dei contratti di affitto agrario

La disdetta dei contratti di affitto agrario

Per quanto il contratto di affitto preveda sempre una scadenza, per porvi fine ed evitare il suo rinnovo automatico è necessario che il proprietario invii all’affittuario una lettera di disdetta. Lo prevede l’art. 4 della legge n. 203 del 1982. La disdetta deve essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza del contratto. Non è soggetta a forme particolari, dal suo contenuto deve solamente risultare la chiara intenzione di voler fa cessare l’affitto alla sua scadenza.

Una recente interessante sentenza della Corte di Cassazione, n. 2373 del 2016 ha chiarito che una volta inviata la disdetta il rinnovo non può desumersi dal fatto che la coltivazione sia continuata dopo la scadenza e che il canone sia stato pagato: “La rinnovazione tacita del contratto di affitto agrario non è desumibile dal solo fatto della permanenza dell’affittuario nel fondo oltre la scadenza del termine ma occorre anche che manchi una manifestazione di volontà contraria da parte del concedente, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre fine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla perdurante permanenza nel fondo da parte dell’affittuario o dalla circostanza che il concedente abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente esternata per la cessazione del rapporto”.

La disdetta ha quindi l’effetto previsto dalla legge che è insuperabile anche di fronte al comportamento delle parti.

Non è necessaria quando il contratto sia stato stipulato in base all’art. 45 della legge 203/1982, con la l’assistenza delle organizzazioni sindacali, con un contratto “in deroga” nel quale sia espressamente previsto che il rapporto si risolverà alla sua scadenza senza necessità di disdetta.

Un’altra interessante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 1709 del 2010, ha affrontato la questione dell’errore nell’indicazione della data di scadenza nella lettera di disdetta. Il caso si presenta non infrequentemente.

Ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1709 del 2010, che se anche viene indicata una data errata di cessazione del rapporto di affitto, la lettera di disdetta è comunque valida e il rilascio deve avvenire alla scadenza effettivamente prevista nel contratto anche se nella disdetta stessa è stata indicata, erroneamente, una data diversa: “In materia di contratti agrari, ove la parte concedente, nella comunicazione della disdetta, abbia indicato una erronea data di cessazione del rapporto, bene può la domanda di rilascio essere accolta per la data di scadenza effettiva del rapporto stesso. Tale pronuncia, infatti, da un lato, è conforme alla volontà dell’istante di impedire la successiva rinnovazione del contratto e di riottenere la disponibilità del fondo, dall’altro, costituisce esplicazione del compito del giudice di accertare, sulla base delle risultanze di causa quale sia la data esatta di cessazione del contratto.”.

Avv. Andrea Callegari